L’art. 115 c.p.c. stabilisce il principio di non contestazione: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita…”, ovvero che il giudice, nel giungere alla decisione, deve valutare non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specificatamente contestati, i quali divenendo (tra le parti), dunque, pacifici assumono la forma di prova raggiunta.
La contestazione dev’essere:
specifica;
la genericità equivale a non contestazione;
la contestazione deve riguardare, sia i fatti principali, sia quelli secondari, visto che la legge in oggetto non pone alcuna differenziazione;
l’art. 115 c.p.c. riguarda tutte le parti, ivi compresi i terzi;
la contestazione specifica va effettuata nel primo scritto difensivo.
Cassazione civ., sez. I, 27-02-08, n. 5191, in Mass. Giur. It., 2008: “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto”.
Per cui la contestazione solo generica -non specifica- (ai sensi dell’art. 115 c.p.c.), -o comunque anche se specifica, ma non operata nella prima difesa utile– da parte di chi ha l’onere e l’interesse di contestare, su fatti, sia principali, sia secondari, rende questi fatti pacifici assumendo, dunque, la forma di prova raggiunta.
Si pensi, in tal senso, a quanto possa essere importante il diligente lavoro dell’avvocato, il quale dovrà avere precisa e puntuale cura (con articolate, intuitive, e fondate, deduzioni), sia di mettere la parte avversaria (ove, questa, ovviamente, sia nella posizione di infondatezza…) nella posizione di dover rispondere a specifici fatti (primari e secondari), sia di porre, ove questi fatti, ai sensi del citato art. 115 c.p.c., divenissero pacifici, il giusto rilievo davanti al giudice ai fini della decisione.
Altri articoli sul tema li trovi anche qui.